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Il comitato centrale per l'edilizia universitaria ha sede presso il Ministero della pubblica istruzione ed e' composto dai seguenti membri: due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione; un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici; un rappresentante del Ministero del tesoro; un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica; due esperti, designati uno dal Ministero dei lavori pubblici e uno da quello della pubblica istruzione; tre rappresentanti delle regioni designati dalla commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281; tre rettori o direttori eletti collegialmente dai rettori e direttori delle universita' e degli istituti universitari statali; tre componenti di consigli di amministrazione delle universita' e degli istituiti universitari statali, collegialmente eletti dai rappresentanti dei consigli stessi a tal fine da ciascun consiglio designati. Il comitato e' presieduto dal Ministro per la pubblica istruzione o da un suo delegato. Le mansioni di segretario vengono svolte da un funzionario del Ministero della pubblica istruzione, di grado non inferiore a direttore di divisione aggiunto. Il comitato formula le proposte per il programma di cui al precedente articolo 1, in relazione alle richieste presentate dalle universita' e dalle istituzioni di cui all'articolo 42 della legge 28 luglio 1967, n. 641, sulla base di parametri tecnici predeterminati dal comitato stesso.

Testo in vigore dal 20 marzo 1976 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1976-03-06;50~art4 · fonte del testo

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