Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 luglio 1908 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Siccome il comune di Venezia ha bisogno di avere per i propri scavi manutentori dei rivi della citta' dei siti destinati a deposito di fanghi, e' fatta facolta' al Comune stesso di riservare a proprio uso, d'accordo con il genio civile di Venezia, e di terrapienare per proprio conto taluna delle aree comprese nella permuta. Tale facolta' pero', per comune accordo, non portera' fra i contraenti alcuna variazione restrittiva alla presente permuta che rimane immutabile in tutte le sue condizioni.

[2]Resta anzi fissato che a tempo opportuno il Comune chiedera' al Governo l'esecuzione del contrattato marginamento in conformita' dell'art. 6.

Testo in vigore dal 22 luglio 1908 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1908-07-05;416~art8 · fonte del testo

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