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[1]Siccome il comune di Venezia ha bisogno di avere per i propri scavi manutentori dei rivi della citta' dei siti destinati a deposito di fanghi, e' fatta facolta' al Comune stesso di riservare a proprio uso, d'accordo con il genio civile di Venezia, e di terrapienare per proprio conto taluna delle aree comprese nella permuta. Tale facolta' pero', per comune accordo, non portera' fra i contraenti alcuna variazione restrittiva alla presente permuta che rimane immutabile in tutte le sue condizioni.
[2]Resta anzi fissato che a tempo opportuno il Comune chiedera' al Governo l'esecuzione del contrattato marginamento in conformita' dell'art. 6.
Testo in vigore dal 22 luglio 1908 al 16 dicembre 2009
