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Le Canalette comprese fra i terrapieni, o Sacche, escluse quelle indicate nell'art. 4, che rimangono demaniali, saranno da considerarsi rivi o canali interni a termine dell'art. 16 del regolamento lagunare 20 dicembre 1841, alla cui osservanza dovranno quindi essere subordinate tutte le modificazioni che il comune di Venezia intendesse di apportare alle Canalette medesime.
Testo in vigore dal 22 luglio 1908 al 16 dicembre 2009
