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[1]E' fatto obbligo al comune di Venezia, che accetta, di produrre, altro il termine di tre mesi dalla comunicazione dell'approvazione del presente, gli elementi occorrenti a precisare le aree permutate, mediante appositi ceppi di confine, e di effettuare la consegna dei Magazzini generali sgombri da effetti e da persone entro il termine di mesi sei dalla stessa data.
[2]Le spese di sconfinazione, provvista ed applicazione di ceppi, sgombro di aree e di fabbricati, rimangono a carico del Comune. La consegna sara' fatta dal personale tecnico municipale in contraddittorio con il governativo al solo scopo di precisare gli enti.
Testo in vigore dal 22 luglio 1908 al 16 dicembre 2009
