Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 luglio 1908 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Vengono i beni permutati vicendevolmente ceduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, coi pesi inerenti e le servitu', sia apparenti che non apparenti, che possano esistervi. Dalla data dell'approvazione del presente contratto staranno a carico delle due parti le imposte relative agli stabili rispettivamente ricevuti in permuta.
Testo in vigore dal 22 luglio 1908 al 16 dicembre 2009
