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[1]Presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio e' istituito un Consiglio per gli interessi serici composto:
- a)di tre rappresentanti di associazioni e comizi agrari;
- b)di tre rappresentanti di associazioni industriali seriche;
- c)di sette membri nominati con decreto Reale su proposta del ministro, con particolare riguardo a che nel Consiglio siano equamente rappresentati i vari rami della produzione e dell'industria serica nonche' gli industriali, che non formino parte delle associazioni di cui alla lettera a);
- d)del capo servizio dell'agricoltura e di quello della industria.
[2]Il Consiglio dura in carica quattro anni e si rinnova per meta' ogni due anni. Al primo biennio la scadenza di carica e' determinata dalla sorte, nei successivi dall'anzianita'.
[3]Il presidente, nominato con decreto Reale, dura in carica due anni e puo' essere riconfermato.
[4]Gli elenchi degli enti chiamati a nominare i consiglieri, di cui alle lettere a) e b), sono approvati e riveduti ogni biennio con decreto Reale, in base rispettivamente alla importanza della bachicoltura nel loro territorio ed a quella degli interessi industriali consociati.
[5]Il Consiglio nomina nel suo seno un Comitato secondo le norme e con le funzioni che saranno determinate dal regolamento. 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 29 marzo 1923, n. 985
3Il Regio Decreto 29 marzo 1923, n. 985 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il Consiglio per gli interessi serici ed il relativo Comitato permanente, istituiti presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio dalla legge 6 luglio 1912, n. 869, sono soppressi".
Testo in vigore dal 16 maggio 1923 al 22 dicembre 2008
