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[1]Presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio e' istituito un Consiglio per gli interessi serici composto:
- a)di tre rappresentanti di associazioni e comizi agrari;
- b)di tre rappresentanti di associazioni industriali seriche;
- c)di sette membri nominati con decreto Reale su proposta del ministro, con particolare riguardo a che nel Consiglio siano equamente rappresentati i vari rami della produzione e dell'industria serica nonche' gli industriali, che non formino parte delle associazioni di cui alla lettera a);
- d)del capo servizio dell'agricoltura e di quello della industria.
[2]Il Consiglio dura in carica quattro anni e si rinnova per meta' ogni due anni. Al primo biennio la scadenza di carica e' determinata dalla sorte, nei successivi dall'anzianita'.
[3]Il presidente, nominato con decreto Reale, dura in carica due anni e puo' essere riconfermato.
[4]Gli elenchi degli enti chiamati a nominare i consiglieri, di cui alle lettere a) e b), sono approvati e riveduti ogni biennio con decreto Reale, in base rispettivamente alla importanza della bachicoltura nel loro territorio ed a quella degli interessi industriali consociati.
[5]Il Consiglio nomina nel suo seno un Comitato secondo le norme e con le funzioni che saranno determinate dal regolamento.
Testo in vigore dal 21 agosto 1912 al 16 maggio 1923
