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[1]L'incarico delle istruzioni delle cause penali e' affidato ad uno dei giudici del tribunale. Puo' anche essere affidato ad un consigliere della Corte d'appello di terza categoria e di anzianita' minore, in ogni caso, di quella del presidente del tribunale.
[2]((COMMA ABROGATO DALLA L. 19 DICEMBRE 1912, N. 1311))
Testo in vigore dal 5 gennaio 1913 al 16 dicembre 2009
