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[1]L'incarico delle istruzioni delle cause penali e' affidato ad uno dei giudici del tribunale. Puo' anche essere affidato ad un consigliere della Corte d'appello di terza categoria e di anzianita' minore, in ogni caso, di quella del presidente del tribunale.

[2]A questo effetto, il ruolo dei consiglieri di Corte d'appello di terza categoria e' aumentato di dieci posti, e, correlativamente, e' diminuito di altrettanti posti il ruolo dei giudici di prima categoria; e il Governo del Re e' autorizzato a modificare in corrispondenza le tabelle di composizione delle Corti e dei tribunali.

Testo in vigore dal 2 luglio 1908 al 5 gennaio 1913

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1908-06-28;312~art4 · fonte del testo

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