Art. 2 (Approvazione)
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[1]Il Governo del Re e' autorizzato, per l'adempimento delle condizioni di cui nell'accennata Convenzione, ad inscrivere nel bilancio passivo del Ministero delle Poste e dei Telegrafi, al capitolo «Servizio postale e commerciale marittimo» la somma di L. 20,000 per l'esercizio 1903-904 e quella di L. 40,000 per ogni esercizio successivo, fino alla scadenza della Convenzione medesima.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 23 giuno 1904.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Giolitti. Stelluti-Scala. L. Luzzatti. Rava.
[6]Visto, Il Guardasigilli: Ronchetti.
Testo in vigore dal 9 luglio 1904 al 16 dicembre 2009
