Art. 7 (Convenzione Bologna)
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Il pagamento al Municipio della prima annualita' di cui al precedente articolo 5, non avra' luogo se non quando da certificati del Genio civile risultino compiute le fondazioni del palazzo; la seconda annualita' verra' pagata quando l'edificio risultera' coperto fino al tetto, e le successive quando consti della perfetta abitabilita' dei locali e del completamento di tutte le opere previste.
Testo in vigore dal 24 marzo 1904 al 16 dicembre 2009
