Art. 1 (Convenzione Bologna)
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1904
Confronto con la versione in vigore dal 24 marzo 1904 al 16 dicembre 2009. 348 parole tolte, 23 parole aggiunte in 7 capoversi.
Convenzione tolto: tra il R. Governo e il Municipio di Bologna, per la costruzione di un palazzo ad uso della posta, del telegrafo e del telefono in quella citta'.
tolto: Si premette che il giorno 9 marzo 1963, in Bologna, tra quel Municipio rappresentato dal suo Sindaco signor avvocato Enrico Golinelli; ed il Ministero delle Poste e dei Telegrafi, rappresentato dall'ispettore centrale signor Carlo Civallero, si addiveniva ad un compromesso, ivi registrato il 13 detto mese, al volume 291, foglio 113, numero 8370, modello 2, colla tassa di L. 3,60, ricevitore Celentani, nel quale si esponevano dalle parti i patti e le condizioni preliminari di massima per la costruzione di un palazzo ad uso dei servizi della posta, del telegrafo e del telefono in quella citta', da farsi a cura del detto Municipio in base alle indicazioni sommarie ad esso fornite dai competenti funzionari postali e telegrafici; patti e condizioni riassumentisi essenzialmente in questi due punti:
tolto: Spesa a carica dello Stato entro il limite massimo diL. 600,000.
tolto: Anticipazione di detta somma da parte del Municipio, verso rimborso in 20 annualita' aumentate dall'interesse composto del tre per cento netto da tassa di ricchezza mobile.
tolto: Volendosi ora specificare e tradurre in Convenzione definitiva la combinazione di che sopra, in questo di trenta del mese di aprile millenovecentotre, in Roma, tra il Ministero delle Poste e dei Telegrafi, pel quale interviene lo stesso Ministro S. E. avvocato Tancredi Galimberti, ed il Municipio di Bologna, come sopra rappresentato dal suo Sindaco sig. avv. Enrico Golinelli, a cio' debitamente autorizzato, con deliberazione in prima e seconda lettura del Consiglio comunale rispettivamente in data 21 e 28 marzo 1903, approvate dalla Giunta provinciale amministrativa di Bologna in seduta l° aprile 1903, n. 6082-6083, divisione 2ª, eppero' rese definitive nei modi di legge, si e' convenuto e stipulato quanto segue:
tolto: Art. 1.
tolto: Il Municipio di Bologna si obbliga di costruire in quella citta', in parte su area propria ed in parte su area ricavabile dalla demolizione di alcuni stabili di proprieta' privata, un palazzo per uso esclusivo della posta, del telegrafo e del telefono. aggiunto: Bologna-art. 1 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1904-03-06;84~convenzione-bologna-art1 · fonte del testo
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