Art. 5 (Convenzione Bologna)
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Appena pronto ed abitabile, il palazzo, insieme con le relative aree, passera' in piena e libera proprieta' dello Stato, il quale, in corrispettivo, si obbliga di rimborsare al Municipio, entro lo stabilito limite massimo di lire seicentomila, la spesa occorsa per la completa esecuzione del progetto concordato ed approvato, in venti annualita' eguali, aumentate degli interessi composti del tre per cento esenti da tassa di ricchezza mobile.
Testo in vigore dal 24 marzo 1904 al 16 dicembre 2009
