Art. 4 (Convenzione Bologna)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 marzo 1904 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Sara' in facolta' del Ministero delle Poste e dei Telegrafi di ordinare quelle varianti che esso reputera' necessarie nella distribuzione ed assegnazione dei locali interni e di richiedere anche impianti accessori non contemplati nel progetto, semprequando, beninteso, la spesa complessiva da sostenersi dal Municipio non oltrepassi il limite di L. 600,000.
Testo in vigore dal 24 marzo 1904 al 16 dicembre 2009
