Art. 3 (Convenzione Bologna)
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[1]La spesa complessiva per la costruzione del palazzo, compreso il costo e la demolizione degli stabili di proprieta' comunale e privata dai quali dovra' ricavarsi l'area occorrente, viene di comune accordo fissata entro il limite massimo di lire seicentomila (L. 600,000).
[2]Saranno esclusi dalla detta spesa gli impianti dell'illuminazione e del riscaldamento, ai quali verra' provveduto dall'Amministrazione delle poste e dei telegrafi; beninteso che vi dovranno essere compresi i lavori murari occorrenti per il loro collocamento, e vi dovrannno essere compresi eziandio:
- a)gli sportelli colle relative mensole, per i vari servizi al pubblico;
- b)le inferriate di sicurezza agli sportelli medesimi, nonche' alle finestre esterne del pianterreno;
- c)le bussole e controbussole a vetri ed a chiusura autotomatica, per evitare, ovunque sia necessario, le correnti d'aria;
- d)i pavimenti in legno nelle stanze adibite agli impiegati;
- e)le condutture dell'acqua - sia potabile, che per i cessi, e gli orinatoi - con i relativi cassoni e cassette.
[3]E' poi convenuto che i cessi e gli orinatoi dovranno essere costruiti coi migliori ristemi consigliati dall'igiene; che nelle stanze interne e nei corridoi dovranno praticarsi, ove occorrano, vetrate atte a dare ai detti ambienti sufficiente luce; che nei punti di carico e scarico delle corrispondenze e dei pacchi dovranno essere collocate delle pensiline a vetri per riparo dalla pioggia; che i cortili esterni del palazzo dovranno essere selciati; che, insomma, fatta eccezione per tutto cio' che non ha carattere di infisso, per l'impianto e l'esercizio dell'illuminazione e del riscaldamento e per la fornitura dell'acqua, nonche' per gli impianti tecnici, telegrafici e telefonici, il palazzo dovra', per il resto, essere completato in modo da potervi senz'altro installare i servizi della posta, del telegrafo e del telefono.
Testo in vigore dal 24 marzo 1904 al 16 dicembre 2009
