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[1]Tutte le Compagnie e Societa', cosi' nazionali come estere, che faranno le operazioni accennate negli articoli 2, 4 e 6 della presente legge, dovranno tenere un repertorio nel quale registreranno per ordine di data sotto un numero progressivo ogni contratto, versamento ed altra operazione qualunque soggetta alla tassa.
[2]Questo repertorio non sara' soggetto al bollo, e dovra' essere numerato ad ogni pagina, visto e firmato ad ogni foglio da un Giudice del Tribunale di commercio o del Tribunale civile di Circondario che ne fara' le veci.
[3]Entro i primi 15 giorni successivi al termine di ogni trimestre i Direttori ed Amministratori delle Compagnie suddette dovranno presentare all'Ufficiale incaricato dell'esazione dell'imposta il repertorio dei loro atti per essere esaminato e vidimato.
Testo in vigore dal 22 maggio 1862 al 16 dicembre 2009
