Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 maggio 1862 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Tutte le Compagnie e Societa', cosi' nazionali come estere, che faranno le operazioni accennate negli articoli 2, 4 e 6 della presente legge, dovranno tenere un repertorio nel quale registreranno per ordine di data sotto un numero progressivo ogni contratto, versamento ed altra operazione qualunque soggetta alla tassa.

[2]Questo repertorio non sara' soggetto al bollo, e dovra' essere numerato ad ogni pagina, visto e firmato ad ogni foglio da un Giudice del Tribunale di commercio o del Tribunale civile di Circondario che ne fara' le veci.

[3]Entro i primi 15 giorni successivi al termine di ogni trimestre i Direttori ed Amministratori delle Compagnie suddette dovranno presentare all'Ufficiale incaricato dell'esazione dell'imposta il repertorio dei loro atti per essere esaminato e vidimato.

Testo in vigore dal 22 maggio 1862 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1862-04-21;588~art9 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari