Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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3 versioni dal 1862
Confronto con la versione in vigore dal 28 agosto 1870 al 16 dicembre 2009. 246 parole tolte, 20 parole aggiunte in 11 capoversi.
tolto: Le assicurazioni fatte nello Stato tanto da Societa' di qualunque specie si' nazionali che estere, quanto da singoli individui, andranno soggette alla tassa:
tolto: 1.° a) Di venticinque centesimi per lire mille una volta tanto sulla somma assicurata se il premio non eccede l'uno per cento della medesima;
tolto: b) Di cinquanta centesimi per mille se il premio non eccede l'uno e mezzo per cento;
tolto: c) Di settantacinque centesimi per mille se il premio non eccede il due per cento;
tolto: d) Di una lira per mille se il premio e' superiore al due per cento;
tolto: Per le assicurazioni marittime a premio fisso, e per le mutue nelle quali il premio sia dichiarato;
tolto: e) Di settantacinque centesimi per lire mille della somma assicurata per le assicurazioni marittime mutue nelle quali il premio non sia dichiarato;
tolto: f) Di venti centesimi per lire mille del valore assicurato per le assicurazioni di merci viaggianti sui fiumi e laghi e per terra;
tolto: 2.° Di venticinque centesimi per ogni cento lire su ciascun versamento a misura che sara' eseguito per le assicurazioni sulla vita di qualunque specie esse siano a premio fisso o mutue (Tontine);
tolto: 3.° Di cinque centesimi all'anno per ogni mille lire di somma assicurata per le assicurazioni contro i danni degli incendi e della mortalita' del bestiame ed ogni altra assicurazione di capitali;
tolto: 4.° Di centesimi dieci pure all'anno per ogni mille lire di somma assicurata per le assicurazioni contro i danni della grandine e qualunque altra simile assicurazione di redditi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1862-04-21;588~art2 · fonte del testo
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