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[1]La tassa, cui sono sottoposte dal numero 1 dell'articolo 2 le assicurazioni marittime poste in essere da associazioni di mutua assicurazione, si applica sull'intiero valore che dalle perizie eseguite in occasione della assicurazione risultera' attribuito a ciascun bastimento assicurato ed ai rispettivi accessori.
[2]Sara' dovuta una nuova tassa ad ogni rinnovazione o prolungamento dell'assicurazione.
[3]I certificati e gli altri ricapiti, che si rilasciano dalla Societa' a ciascun associato per constatare la sua partecipazione nella Societa' ed il valore rispettivamente assicurato, dovranno essere registrati entro tre giorni dalla loro data a norma del precedente articolo 5. Mancando i certificati o i recapiti sovraccennati, dovranno registrarsi le scritture di assicurazione che si fossero stipulate fra i soci.
[4]In caso che i certificati od i ricapiti rilasciati ai soci, ovvero le scritture summenzionate, contenessero indicazioni reputate dall'Amministrazione insufficienti, potra' l'Amministrazione medesima richiedere i necessari maggiori schiarimenti o le giustificazioni che si credessero opportune, e potra' altresi' farsi dare comunicazione delle seguite perizie, come pure degli statuti e delle convenzioni tutte da cui cotali mutue assicurazioni si trovassero regolate.
Testo in vigore dal 22 maggio 1862 al 16 dicembre 2009
