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[1]Le assicurazioni marittime contratte cosi' dalle Compagnie come da particolari dovranno essere registrate entro il termine di tre giorni dalla loro stipulazione in un libro tenuto dall'Amministrazione pubblica incaricata di tale servizio, facendovisi espressa menzione dei nomi dei contraenti, del destino del viaggio, dei nomi del bastimento e del Capitano, del valore del carico assicurato, del premio di assicurazione e del pagamento della tassa portata dalla presente legge.
[2]Saranno esenti dalle indicazioni dei nomi del bastimento e del Capitano quelle assicurazioni che fossero stipulate colla clausola in quovis od altra equivalente.
[3]La registrazione di cui in questo e nel precedente articolo sara' annotata dalla pubblica Amministrazione sugli atti che le saranno presentati.
Testo in vigore dal 22 maggio 1862 al 16 dicembre 2009
