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[1]I giudici disciplinari non sono legati ad alcuna regola di legge nell'apprezzare le prove a carico o a difesa del magistrato incolpato e la gravita' della colpa. Essi si devono ispirare liberamente, nella loro decisione, all'intimo convincimento sorto nell'animo loro dopo lo svolgimento della procedura e delle prove, ed al dovere di tutelare rigidamente l'onore ed il prestigio dell'ordine giudiziario.
[2]Se non siasi raggiunta una prova sufficiente delle colpe del magistrato, ma risulti che ad ogni modo egli ha perduta nell'opinione pubblica quella stima, fiducia e considerazione che la sua carica esige, il tribunale disciplinare propone al ministro della giustizia la sua dispensa dall'impiego.
Testo in vigore dal 6 agosto 1908 al 16 dicembre 2009
