Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1908
Confronto con la versione in vigore dal 6 agosto 1908 al 16 dicembre 2009. 101 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Nell'udienza un membro del tribunale disciplinare, nominato dal presidente fra quelli che non hanno preso parte agli atti di istruzione, fa la relazione della causa.
tolto: Nella discussione si osservano le norme dei dibattimenti penali in quanto siano conciliabili con la natura del procedimento e con le disposizioni della presente legge.
tolto: Possono essere assunte nuove prove, d'ufficio o a istanza delle parti, prorogando, ove occorra, l'udienza.
tolto: La decisione deve essere pronunziata immediatamente dopo terminato il dibattimento, e trasmessa con i motivi nel termine di otto giorni al procuratore generale che ne dara' immediata comunicazione al ministro della giustizia e al magistrato interessato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1908-07-24;438~art24 · fonte del testo
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