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[1]La istruzione occorrente nelle procedure disciplinari e' compiuta con il concorso del Pubblico Ministero seguendo le norme stabilite dal Codice di procedura penale per gli atti di istruzione in quanto siano applicabili.
[2]Devesi, di regola, assumere l'interrogatorio del magistrato incolpato e le discolpe da lui presentate.
[3]Il commissario istruttore puo' richiedere per gli atti d'istruzione da eseguirsi fuori della sua residenza un magistrato del luogo.
[4]I testi e i periti sono sentiti con giuramento. Si applicano ad essi le disposizioni degli articoli 210, 214, 215, 216, 217 del Codice penale ed a chi li suborni o tenti di subornarli si applicano le disposizioni degli articoli 218, 219, 220 dello stesso Codice.
Testo in vigore dal 6 agosto 1908 al 16 dicembre 2009
