Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 settembre 1923 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]La Suprema Corte disciplinare siede presso il Ministero di grazia e giustizia ed e' composta di sette magistrati e di sei senatori del Regno.
[2]I senatori sono nominati con decreto Reale dietro deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro della giustizia. Non possono essere nominati i membri del Senato che esercitano l'avvocatura o che facciano o abbiano fatto parte dell'ordine giudiziario.
[3]((I membri dell'ordine giudiziario della suprema Corte disciplinare sono il primo presidente della Corte di cassazione del Regno, il presidente e il piu' anziano dei componenti del Consiglio superiore della magistratura e tre magistrati scelti fra i primi presidenti delle Corti di appello e presidenti di sezione della Corte di cassazione e nominati ogni biennio con decreto Reale.
[4]La suprema corte e' presieduta dal primo presidente della Corte di cassazione del Regno, il quale e' supplito, in caso di mancanza o impedimento, dal presidente del Consiglio superiore della magistratura)).
[5]I membri della Suprema Corte durano in carica un biennio; i senatori nominati per decreto Reale non possono essere rinominati se non dopo un biennio dalla scadenza.
Testo in vigore dal 18 settembre 1923 al 16 dicembre 2009
