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[1]La Suprema Corte disciplinare siede presso il Ministero di grazia e giustizia ed e' composta di sette magistrati e di sei senatori del Regno.
[2]I senatori sono nominati con decreto Reale dietro deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro della giustizia. Non possono essere nominati i membri del Senato che esercitano l'avvocatura o che facciano o abbiano fatto parte dell'ordine giudiziario.
[3]I membri dell'ordine giudiziario nella Suprema Corte disciplinare sono il presidente della Corte di cassazione di Roma e i sei magistrati giudicanti superiori di grado, o in caso di parita' di grado, piu' anziani che fanno parte del Consiglio superiore della magistratura.
[4]La Suprema Corte e' presieduta dal presidente della Corte di cassazione di Roma. Esso e' supplito, in caso di mancanza o impedimento, dal piu' anziano fra i presidenti delle Corti di cassazione del Regno.
[5]I membri della Suprema Corte durano in carica un biennio; i senatori nominati per decreto Reale non possono essere rinominati se non dopo un biennio dalla scadenza.
Testo in vigore dal 6 agosto 1908 al 18 settembre 1923
