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[1]((Il Consiglio disciplinare di cui nell'articolo precedente e' composto del primo presidente o di chi ne fa le veci, di due presidenti di sezione, del presidente del tribunale locale o di un consigliere di Corte di appello. Il primo presidente designa annualmente i due presidenti di sezione e il consigliere che devono far parte del Consiglio. In mancanza di uno o di entrambi i presidenti di sezione, entrano a comporre il Consiglio disciplinare altrettanti consiglieri di Corte di appello)).
[2]Le funzioni del pubblico ministero presso il Consiglio disciplinare sono esercitate dal procuratore generale presso la Corte di appello ove il Consiglio e' costituito.
Testo in vigore dal 18 settembre 1923 al 16 dicembre 2009
