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[1]Il Consiglio disciplinare, di cui nell'articolo precedente, e' composto del primo presidente o di chi ne fa le veci, del presidente di sezione piu' anziano, del consigliere piu' anziano (o dei due consiglieri piu' anziani in mancanza del presidente di sezione) e dei due consiglieri eletti dall'assemblea generale ai termini del terzo comma dell'art. 18 della legge 14 luglio 1907, n. 511.
[2]Le funzioni del pubblico ministero presso il Consiglio disciplinare sono esercitate dal procuratore generale presso la Corte di appello ove il Consiglio e' costituito.
Testo in vigore dal 6 agosto 1908 al 18 settembre 1923
