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La giurisdizione disciplinare sui conciliatori, gli uditori, i giudici aggiunti, ed i giudici compete al Consiglio disciplinare costituito presso la Corte d'appello del distretto in cui il magistrato esercita il suo ufficio.

Testo in vigore dal 6 agosto 1908 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1908-07-24;438~art15 · fonte del testo

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