Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1908
Confronto con la versione in vigore dal 6 agosto 1908 al 16 dicembre 2009. 100 parole tolte, 20 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: La censura consiste in un biasimo formale registrato in apposito verbale con indicazione della mancanza commessa.
tolto: La perdita dell'anzianita' puo' estendersi da un mese a due anni.
tolto: La perdita del diritto alla promozione puo' essere revocata dalla medesima autorita' che la inflisse dopo almeno cinque anni di lodevole condotta, nel qual caso pero' s'intendera' commutata nella perdita dell'anzianita' per tre anni.
tolto: Ai suddetti provvedimenti puo' essere aggiunto il tramutamento.
tolto: Il magistrato rimosso o destituto non puo' essere riammesso in servizio.
tolto: Alla destituzione puo' essere aggiunta, con la stessa decisione, la perdita totale o parziale del diritto a conseguire la pensione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1908-07-24;438~art14 · fonte del testo
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