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[1]La censura consiste in un biasimo formale registrato in apposito verbale con indicazione della mancanza commessa.
[2]La perdita dell'anzianita' puo' estendersi da un mese a due anni.
[3]La perdita del diritto alla promozione puo' essere revocata dalla medesima autorita' che la inflisse dopo almeno cinque anni di lodevole condotta, nel qual caso pero' s'intendera' commutata nella perdita dell'anzianita' per tre anni.
[4]Ai suddetti provvedimenti puo' essere aggiunto il tramutamento.
[5]Il magistrato rimosso o destituto non puo' essere riammesso in servizio.
[6]Alla destituzione puo' essere aggiunta, con la stessa decisione, la perdita totale o parziale del diritto a conseguire la pensione.
Testo in vigore dal 6 agosto 1908 al 16 dicembre 2009
