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[1]L'ammonimento e' applicabile in caso di lievi mancanze, dopo aver invitato il magistrato a discolparsene.
[2]Esso viene applicato per ordine del ministro o dei capi dei collegi investiti del diritto di sorveglianza, dal capo del collegio al quale il magistrato appartiene, e per il personale delle preture e degli uffici di conciliazione, dal presidente del tribunale del circondario.
[3]In ogni caso deve compilarsene verbale.
[4]Il magistrato cui fu applicato l'ammonimento puo' chiedere che sia aperto contro di lui un procedimento disciplinare.
Testo in vigore dal 6 agosto 1908 al 16 dicembre 2009
