Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 maggio 1910 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Il Comune sara' immesso nel materiale e civile possesso degli immobili e conseguentemente subentrera' in tutti i diritti ed obblighi dell'Amministrazione militare alle seguenti date:
[2]1° all'atto della stipulazione del contratto per i beni indicati nei comma a) b) c) d) del prospetto dei valori peritali delle aree da cedersi, cioe' area della Piazza d'armi del Bisagno e strade attigue, area a nord-est della nuova stazione orientale, aree degli spalti a sud di Piazza d'armi sistemate a giardino ed aree sottostanti alle mura del Prato non sistemate a giardino;
[3]2° al pagamento dell'ultima rata tutte le altre aeree contemplate nei comma e) ed f).
[4]Delle immissioni in possesso si fara' constare mediante appositi verbali da redigersi in contraddittorio.
Testo in vigore dal 27 maggio 1910 al 16 dicembre 2009
