Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1910
Confronto con la versione in vigore dal 27 maggio 1910 al 16 dicembre 2009. 364 parole tolte, 23 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: In corrispettivo delle cessioni fatto dalla Amministrazione militare ed anche in contemplazione della transazione di cui all'art. 5, il comune di Genova si obbliga di pagare la somma complessiva di L. 4,600,000 in cinque rate distribuite come in appresso:
tolto: La prima rata diL. 1,000,000 al momento della traduzione del presente schema in contratto regolare, la quale dovra' effettuarsi entro sei mesi dal giorno in cui sara' pubblicata in legge per l'approvazione della cessione.
tolto: La seconda rata di L. 1,000,000 non piu' tardi del sesto mese a decorrere dal pagamento della prima rata.
tolto: La terza e quarta rata di L. 1,000,000 o la quinta rata di L. 600,000, cadauna successivamente ad un anno di intervallo fra loro a cominciare dalla data di pagamento della seconda rata suddetta.
tolto: I pagamenti saranno effettuati dal Comune nella sezione di tesoreria con imputazione al capitolo del bilancio dell'entrata: «Ricavo delle alienazioni di opere fortilizie, di immobili, di terreni, di armi, di materiali non piu' necessari alla difesa nazionale», e la relativa quietanza di tesoreria sara' in originale consegnata dal Comune alla Direzione del genio militare, che ne rilascera' semplice ricevuta per discarico del funzionario del Comune incaricato del versamento.
tolto: Non avvenendo il versamento della prima rata entro il termine come sopra prescritto, il presente compromesso si intendera' nullo e di niun effetto per quanto riguarda la cessione di immobili, ferma rimanendo la risoluzione della vertenza relativa all'abbattimento delle Fronti Basse, per la quale il Comune non potra' pretendere altro compenso oltre la cessione dell'area a nord-est della nuova stazione orientale piu' sopra particolarmente descritta.
tolto: Non avvenendo il versamento delle altre rate entro il termine per ciascuna di esse fissato, il Comune s'intendera', senza che occorra atto giudiziale, costituito in mora, e decorrera' a favore dell'Amministrazione militare l'interesse sulle somme maturate e non pagate in ragione del 4 per cento all'anno. Verificandosi la mora nei pagamenti, l'Amministrazione militare potra' sospendere la consegna degli immobili che non fosse stata ancora effettuata, e, se il ritardo si protraesse oltre sei mesi dal termine fissato, la ragione dell'interesse delle somme dovute e non pagate sara' elevato dal 4 al 6 per cento.aggiunto: Allegato-art. 7 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1910-05-15;250~allegato-art7 · fonte del testo
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