Art. 4 — Lavoratori minorenni

Il datore di lavoro che intende assumere un lavoratore minorenne dovra' farsi rilasciare, da chi esercita la patria potesta', una dichiarazione scritta e vidimata dal sindaco del Comune di residenza del lavoratore, in cui si consente al minorenne di convivere presso la famiglia dal datore di lavoro. Tale dichiarazione impegna il datore di lavoro a particolare cura del minorenne per lo sviluppo e il rispetto della sua personalita' fisica, morale e professionale. In caso di licenziamento il datore di lavoro e' obbligato a darne preventiva comunicazione a chi esercita la patria potesta'.

Testo vigente dal 17 aprile 1958

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1958-04-02;339~art4 · fonte del testo

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