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[1]L'ultimo alinea dell'art. 2 del testo unico delle leggi postali approvato con R. decreto del 24 dicembre 1899, n. 501 e' modificato come segue:
[2]((«Nessuno puo' fare incetta di corrispondenze epistolari, ne' trasportarle, distribuirle o recapitarle sia nella stessa localita' in cui l'incetta avviene, sia altrove, salvo il caso di speciale concessione di cui all'articolo precedente.
[3]«I contravventori sono passibili delle penalita' stabilite dall'articolo terzo del testo unico delle leggi postali».))
Testo in vigore dal 19 giugno 1913 al 16 dicembre 2009
