Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 luglio 1911 al 19 giugno 1913. Leggi il testo vigente →

[1]L'ultimo alinea dell'art. 2 del testo unico delle leggi postali approvato con R. decreto del 24 dicembre 1899, n. 501 e' modificato come segue:

[2]«Nessuno puo' fare incetta di corrispondenze epistolari, ne' trasportarle, distribuirle, o recapitarle sia nella stessa localita' in cui l'incetta avviene, sia altrove.

[3]I contravventori sono passibili delle penalita' stabilite nei seguenti articoli».

Testo in vigore dal 19 luglio 1911 al 19 giugno 1913

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1911-07-06;714~art6 · fonte del testo

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