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[1]L'ultimo alinea dell'art. 2 del testo unico delle leggi postali approvato con R. decreto del 24 dicembre 1899, n. 501 e' modificato come segue:
[2]«Nessuno puo' fare incetta di corrispondenze epistolari, ne' trasportarle, distribuirle, o recapitarle sia nella stessa localita' in cui l'incetta avviene, sia altrove.
[3]I contravventori sono passibili delle penalita' stabilite nei seguenti articoli».
Testo in vigore dal 19 luglio 1911 al 19 giugno 1913
