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[1]((E' data facolta' al Governo di concedere a privati impianti di comunicazioni dirette pneumatiche con gli uffici postali e telegrafici collegati alla rete di posta pneumatica dello Stato, a condizione che i richiedenti:
[2]1° dichiarino di sottostare a tutte le norme, condizioni ed istruzioni che disciplinano il servizio della posta pneumatica;
[3]2° provvedano a proprie spese all'impianto e all'azionamento delle tubazioni, macchinari ed accessori, costituenti il collegamento domandato;
[4]3° paghino all'Amministrazione delle poste un canone annuo di L. 1000 e le spese che saranno loro precisate per eventuali servizi accessori nell'interno degli uffici di Stato resisi necessari in dipendenza del proprio collegamento pneumatico;
[5]4° affranchino, in base alle tariffe in vigore, la corrispondenza che debba proseguire per la rete pneumatica di Stato)).
Testo in vigore dal 31 luglio 1927 al 16 dicembre 2009
