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[1]E' data facolta' al Governo di concedere a privati impianti di comunicazioni dirette cogli uffici postali o telegrafici centrali, a condizione che i richiedenti provvedano a totale loro carico alla spesa di impianto e di azionamento del macchinario e paghino per ciascuna corrispondenza le tasse di ordinaria francatura, oltre la soprattassa stabilita dalla presente legge ogni qual volta le corrispondenze da essi inviate debbano anche proseguire colla posta pneumatica governativa.
[2]Per ciascuna concessione e' stabilito a favore dello Stato un canone annuo non minore di lire trenta e non maggiore di lire cento.
Testo in vigore dal 19 luglio 1911 al 31 luglio 1927
