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[1]Nel capoluogo di ogni Provincia e' istituito un Comitato provinciale, a cui e' affidato l'esercizio della protezione e dell'assistenza degli orfani di guerra nell'ambito della Provincia.
[2]Il Comitato e' composto:
[3]del prefetto, presidente;
[4]del giudice per le tutele presso il tribunale che ha sede nel capoluogo della Provincia, o che ha giurisdizione sul medesimo;
[5]del procuratore del Re dello stesso tribunale;
[6]del medico provinciale;
[7]di un delegato della Commissione provinciale di assistenza e beneficenza pubblica;
[8]del provveditore agli studi;
[9]di due rappresentanti eletti dal Consiglio provinciale;
[10]di due ufficiali superiori, anche in congedo, uno dei quali appartenente, s'e' possibile, alla R. marina, designati dai rispettivi ministri;
[11]di un delegato per ciascuno degli Istituti nazionali di cui all'art. 13, che abbia nella Provincia un ente da esso dipendente;
[12]di un delegato designato da tutte le istituzioni pubbliche della Provincia, che hanno per iscopo la protezione e l'assistenza dell'infanzia abbandonata.
Testo in vigore dal 27 luglio 1917 al 16 dicembre 2009
