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[1]((Il Comitato nazionale, che ha sede in Roma, si compone di due senatori e due deputati, eletti dalle rispettive Camere, un consigliere della Corte di cassazione, designato dal primo presidente, un consigliere di Stato, designato dal presidente; il segretario capo della presidenza del Consiglio dei ministri; il direttore generale dell'Amministrazione civile presso il Ministero dell'interno; due ufficiali generali, uno dell'esercito ed uno della marina, designati dai rispettivi Ministri; un ragioniere del Ministero delle finanze, designato dal Ministro delle finanze; quattro delegati degli Istituti nazionali previsti dall'art. 13, designati dagli Istituti stessi con le modalita' indicate nel regolamento; e di un delegato per ciascuna delle tre Associazioni nazionali di cui all'art. 2 del R. decreto 19 aprile 1923, n. 850.
[2]Con decreto Reale, sentito il Consiglio dei ministri, sono nominati il presidente ed il vice presidente tra i componenti il Comitato.
[3]Il presidente e il vice presidente durano in carica due anni e possono essere riconfermati.
[4]I membri del Parlamento durano in carica tutto il tempo della legislatura, quelli designati durano in carica per un quadriennio e possono essere confermati.
[5]Coloro che surrogano i membri innanzi tempo scaduti durano in carica per il rimanente periodo di nomina dei membri surrogati)).
Testo in vigore dal 11 giugno 1923 al 16 dicembre 2009
