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Le Congregazioni di carita' delle citta' con una popolazione superiore a 200 mila abitanti, le quali per effetto della presente legge o per altra causa, possano dedicare il reddito netto di un patrimonio non inferiore ad un milione di lire all'assistenza degli orfani di guerra, ai sensi dell'articolo 1, comma 1° e 2°, del decreto Luogotenenziale 13 giugno 1915, saranno dai Comitati provinciali autorizzate alla erogazione diretta di tale reddito per la creazione di nuovi Istituti, o per l'integrazione di Istituti gia' esistenti, o negli altri modi determinati dagli articoli 16 e 30 della presente legge a favore degli orfani della provincia. Contro il provvedimento dei Comitati provinciali e' data facolta' di ricorso al Comitato nazionale.
Testo in vigore dal 27 luglio 1917 al 16 dicembre 2009
