Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1917
Confronto con la versione in vigore dal 27 luglio 1917 al 16 dicembre 2009. 116 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Le Congregazioni di carita' delle citta' con una popolazione superiore a 200 mila abitanti, le quali per effetto della presente legge o per altra causa, possano dedicare il reddito netto di un patrimonio non inferiore ad un milione di lire all'assistenza degli orfani di guerra, ai sensi dell'articolo 1, comma 1° e 2°, del decreto Luogotenenziale 13 giugno 1915, saranno dai Comitati provinciali autorizzate alla erogazione diretta di tale reddito per la creazione di nuovi Istituti, o per l'integrazione di Istituti gia' esistenti, o negli altri modi determinati dagli articoli 16 e 30 della presente legge a favore degli orfani della provincia. Contro il provvedimento dei Comitati provinciali e' data facolta' di ricorso al Comitato nazionale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1917-07-18;1143~art34 · fonte del testo
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