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[1]Con l'entrata in vigore della presente legge il reddito netto delle istituzioni, di cui al primo e secondo comma dell'articolo 1 del decreto Luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 873, sara' esclusivamente devoluto all'assistenza degli orfani della guerra. Pero' rimane fermo l'obbligo di provvedere coi redditi predetti ai fini di cui nel suddetto decreto Luogotenenziale 13 giugno 1915 e per l'infanzia abbandonata.
[2]La destinazione del reddito e dei fondi, di cui sopra, andra' a favore di tutti gli orfani della guerra appartenenti per domicilio di soccorso alla Provincia, ove hanno sede le Istituzioni, ferma la preferenza a favore di quelli fra gli orfani stessi che appartengano al territorio entro cui le Istituzioni medesime, a termine dei propri statuti, dovevano esplicare la loro beneficenza.
[3]I prefetti accerteranno le somme dovute per i titoli suddetti e disporranno che da parte delle Istituzioni pubbliche di beneficenza siano versate nella cassa del Comitato provinciale.
[4]Quando lo scopo dell'assistenza agli orfani di guerra verra' a cessare totalmente o parzialmente, il reddito delle fondazioni dotali ritornera' alla loro prima destinazione.
[5]Contro i provvedimenti dei prefetti, adottati in base al presente articolo, e' ammesso solo il ricorso al Re in via straordinaria a mente dell'art. 12, n. 4, del tosto unico 17 agosto 1907, n. 638, delle leggi sul Consiglio di Stato.
[6]Il termine per tale ricorso decorre dalla data della notificazione del provvedimento, e per i provvedimenti gia' eseguiti in base al decreto Luogotenenziale sopracitato dalla data della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta ufficiale.
[7]Restano fermi gli effetti dei decreti prefettizi emanati prima della pubblicazione della presente legge per le somme gia' versate per gli scopi del decreto Luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 873.
Testo in vigore dal 27 luglio 1917 al 16 dicembre 2009
