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[1]Se il genitore e' privato in tutto od in parte dell'esercizio della patria potesta' o non provvede in corrispondenza ai mezzi di cui puo' disporre alla educazione dell'orfano, il giudice delle tutele potra' stabilire la quota che spetta al figlio sulla pensione, anche in misura maggiore di quella stabilita dall'art. 106 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, ed ordinare che sia riscossa ed erogata dal Comitato provinciale o da alcuno degli enti indicati agli articoli 12 e 13, a vantaggio degli orfani.

[2]Il giudice delle tutele potra', in caso che l'orfano sia affidato ad un istituto, ordinare direttamente il pagamento, a favore di questo, della quota che a termine del precedente comma, oppure del citato art. 106, puo' spettare al figlio.

[3]Lo stesso provvedimento il giudice delle tutele puo' adottare in caso di tutela.

[4]Resta impregiudicato ogni altro diritto che possa spettare al figlio a mente dell'art. 138 del Codice civile.

Testo in vigore dal 27 luglio 1917 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1917-07-18;1143~art27 · fonte del testo

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