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[2]Il Comitato provinciale deve, di regola, delegare le funzioni di tutela in conformita' a quanto e' stabilito negli articoli 11 lettera d, e 14.
[3]Nell'avviamento degli orfani, sottoposti alla sua tutela, ad una professione od arte, e nella scelta del luogo di educazione, si terra' conto della volonta' dell'orfano, quando abbia compiuto i dieci anni di eta', giusta l'art. 278 del Codice civile, nonche' della condizione sociale del padre.
[4]Il Comitato puo' anche provocare la costituzione del consiglio di famiglia o di tutela e la nomina del tutore, osservando le forme e le norme prescritte dalla sezione 2ª alla 7ª del libro 1°, titolo IX, Codice civile, salvo le modificazioni di cui appresso.
[5]Il consiglio di famiglia o di tutela e la sede della tutela possono costituirsi nel mandamento ove risieda l'ente o la persona delegata ad esercitarla o trovisi il minore. Il consiglio, quando la costituzione e' provocata dal Comitato provinciale, puo' essere composto di soli due consulenti, i quali, nel caso del capoverso dell'art. 253 del Codice civile, possono essere scelti fra le persone che particolarmente si occupano dell'assistenza dell'infanzia.
[6]Quando vi siano piu' orfani puo' essere nominato anche piu' di un tutore se non vi e' un patrimonio da amministrare, specialmente se gli orfani dimorino in luoghi diversi.
[7]I tutori nominati a norma del 2° comma di questo articolo debbono inviare ogni anno al Comitato provinciale una relazione della loro amministrazione, con un elenco di tutti gli atti compiuti e con una copia degli stati depositati presso le preture ai termini dell'art. 303 Codice civile.
Testo in vigore dal 27 luglio 1917 al 16 dicembre 2009
