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[1]Nei casi di abuso della patria potesta' o della tutela legale da parte di chi l'esercita, sia violandone o trascurandone i doveri o male amministrando le sostanze del figlio, il Comitato provinciale puo' fare istanza al giudice delle tutele affinche' provveda per la nomina di un tutore alla persona del figlio o di un curatore ai beni di lui, ai termini degli articoli 233 e 184 Codice civile.

[2]E' in facolta' del giudice delle tutele di sottoporre l'orfano alla tutela del Comitato provinciale o degli Istituti nazionali o di alcuno degli enti da essi dipendenti.

[3]Oltre i casi previsti negli articoli 233 e 184 del Codice civile, la nomina di un tutore all'orfano puo' essere fatta anche quando la madre o il padre inabile a sensi dell'art. 42 non siano in grado di assolutamente adempiere i doveri inerenti alla potria potesta' o alla tutela legale, per il periodo di tempo in cui dura tale impossibilita'.

Testo in vigore dal 27 luglio 1917 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1917-07-18;1143~art18 · fonte del testo

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