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[1]Gli Istituti nazionali e gli enti da essi dipendenti sono di regola incaricati, per gli orfani per i quali sono chiamati a provvedere, di assumere la tutela quando tale ufficio deve essere conferito dal Comitato provinciale, sempre che nella Provincia esista un ente dipendente dagli Istituti nazionali. I suddetti Istituti e gli enti da questi dipendenti, nell'ipotesi sopra indicata, possono, come i Comitati provinciali, essere incaricati direttamente della tutela dal giudice delle tutele o dal Consiglio di famiglia nei casi indicati nei seguenti articoli.
[2]Essi devono riferire ogni trimestre al Comitato provinciale sulle condizioni nelle quali l'orfano e' allevato.
[3]Ogni contestazione che possa sorgere fra gli Istituti nazionali ed i Comitati provinciali e' decisa dal Comitato nazionale.
[4]Agli Istituti nazionali ed enti dipendenti ed agli enti morali che hanno per iscopo principale l'assistenza degli orfani di guerra sono applicabili le disposizioni dei due ultimi capoversi dell'art. 10 per quanto concerne gli orfani di guerra.
[5]Un regolamento da emanarsi per decreto Reale, su proposta del ministro dell'interno, d'accordo cogli altri ministri competenti, sentito il Consiglio di Stato, stabilira' le norme relative all'amministrazione, contabilita' e vigilanza di detti enti, salva la loro autonomia.
Testo in vigore dal 27 luglio 1917 al 16 dicembre 2009
