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[1]Gli statuti delle Istituzioni nazionali riconosciute dal Governo, aventi per iscopo di provvedere o promuovere associazioni ed enti per l'assistenza e l'educazione professionale di tutte o di singole categorie di orfani di guerra, dovranno essere approvati con decreto Reale.

[2]Negli statuti saranno stabilite le norme concercenti le relazioni con i Comitati ed enti locali, per quanto riguarda la vigilanza, la assistenza e l'educazione degli orfani, e l'obbligo di uniformarsi alle prescrizioni del Comitato provinciale per cio' che concerne la assistenza e la vigilanza degli orfani.

[3]Saranno indicati i modi di reimpiego dei capitali, tenuto conto della condizione sociale degli orfani stessi.

[4]Per gli orfani dei contadini si avra' cura di impiegare principalmente i detti capitali per provvedere possibilmente all'acquisto di piccoli fondi rustici da consegnarsi loro alla maggiore eta'.

[5]Gli Istituti nazionali finora costituiti e riconosciuti per la protezione degli orfani sono:

[6]l'Opera nazionale per gli orfani dei contadini morti in guerra; l'Istituto per la gente di mare;

[7]l'Opera nazionale per l'assistenza civile e religiosa degli orfani di guerra;

[8]l'Unione generale degli insegnanti.

Testo in vigore dal 27 luglio 1917 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1917-07-18;1143~art13 · fonte del testo

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