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[1]La Congregazione di carita' e gli altri enti pubblici, le Associazioni, i Comitati, gli Istituti per l'infanzia abbandonata, le scuole, le colonie agricole, i patronati e simili, riconosciuti per decreto Reale o prefettizio, possono essere, dal Comitato provinciale, incaricati di esercitare la vigilanza sugli orfani di guerra, e, ove sia necessario, di assumerne la tutela.
[2]Il Comitato provinciale potra' a tal fine, nei Comuni ove lo creda opportuno, costituire una Commissione di vigilanza composta del pretore o del conciliatore, che la presiede, del presidente della Congregazione di carita', dell'ufficiale sanitario, di un maestro e di una maestra elementare, del parroco o di altro sacerdote in sua vece, e di un ministro di culto diverso, ove cio' sia opportuno, tenuto conto del culto religioso degli orfani.
[3]Le federazioni fra le istituzioni pubbliche di beneficenza, gia' istituite o che si istituiranno in base all'art. 2 del decreto Luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 873, sono riconosciute agli effetti della presente legge, e potranno solo essere sciolte colle forme stabilite nell'art. 43 del regolamento per l'esecuzione della legge 18 luglio 1904, n. 390, approvato col R. decreto 1° gennaio 1905, num. 12.
Testo in vigore dal 27 luglio 1917 al 16 dicembre 2009
