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Il Comitato provinciale:
- a)indirizza, coordina ed integra, ove occorra, l'azione degli enti pubblici, delle Associazioni, dei Comitati e degli Istituti, che hanno per iscopo la protezione, il ricovero, l'educazione, o, comunque, l'assistenza degli orfani della guerra;
- b)tiene per ciascun Comune una esatta statistica degli orfani corredata delle notizie sulla condizione economica e sociale di ciascuno;
- c)nel caso di tutela dativa, di che all'art. 245 Codice civile, provoca la costituzione del consiglio di famiglia e la nomina del tutore agli orfani della guerra, ed esercita sugli stessi, in concorso del procuratore del Re, la piu' larga vigilanza per mezzo d'ispezioni periodiche;
- d)delega l'esercizio della tutela degli orfani ad esso affidata dal consiglio di famiglia o dal giudice delle tutele agli enti indicati negli articoli 12 e 13, od a privati di sua fiducia;
- e)vigila a che per tutti gli orfani di guerra siano osservate le leggi protettrici dell'infanzia, le regole del Codice civile in materia di tutela e le misure di assistenza prescritte dalla presente legge;
- f)nei casi previsti dagli articoli 222 e 233 del Codice civile il Comitato potra', al pari dei parenti piu' vicini e del pubblico ministero, provocare i provvedimenti ivi indicati;
- g)accorda, in caso di accertato bisogno, sovvenzioni ai genitori od ai tutori per favorire lo sviluppo fisico, l'educazione, l'istruzione dell'orfano ed invigila sulla erogazione delle somme per qualunque titolo assegnate dallo Stato o da enti pubblici, e, se del caso, provvede a collocare l'orfano in appositi Istituti; accorda agli enti pubblici e agl'Istituti nazionali sussidi con le somme a sua disposizione;
- h)vigila sulle Congregazioni di carita', sugli altri istituti e sui privati, a cui sono affidati orfani della guerra, perche' la loro opera si esplichi in conformita' alle leggi e nel modo piu' utile per l'orfano;
- i)riferisce semestralmente al Comitato nazionale e al Ministero dell'interno sull'assistenza degli orfani nella Provincia.
Testo in vigore dal 27 luglio 1917 al 16 dicembre 2009
