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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

[2]RE D'ITALIA

[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[5]Articolo unico.

[6]Le disposizioni della legge 26 giugno 1914, n. 578, per l'esercizio provvisorio del primo semestre dell'anno finanziario 1914-915, continueranno ad avere effetto, con le aggiunte espresse nei capoversi seguenti, anche nel secondo semestre dell'anno stesso, fino a quando i singoli stati di previsione delle spese e dell'entrata non siano stati approvati per legge.

[7]Il Governo del Re e' autorizzato a provvedere i fondi per fronteggiare le deficienze derivanti da aumenti di spese straordinarie e da diminuzioni di entrate, con mezzi di tesoreria e con operazioni di credito, nei modi e alle condizioni che saranno stabilite, in seguito a deliberazione del Consiglio dei ministri, con R. decreto da comunicarsi al Parlamento.

[8]A decorrere dal 1° gennaio 1915 e per tutto l'esercizio 1915-916:

[9]1. E' aumentata di un decimo la imposta fondiaria erariale principale sui beni rustici e sugli urbani e cosi' pure l'imposta sui redditi di ricchezza mobile, esclusi quelli di categoria A-I.

[10]Sono esenti dall'aumento del detto decimo le quote d'imposta erariale principale, le quali non superino, nel distretto dell'agenzia, le L. 10, se riflettono i terreni, e le L. 15 se riguardano i fabbricati, e le quote d'imposta di ricchezza mobile che colpiscano, nel distretto dell'agenzia, i redditi netti della categoria B non superiori alle L. 1500, i redditi netti della categoria C non superiori alle L. 1667 e quelli della categoria D non superiori alle L. 2000.

[11]2. Sono aumentate di un decimo le tasse di manomorta, le tasse di registro, escluse le tasse fisse di sentenza, le tasse ipotecarie e le tasse per le concessioni governative e per gli atti e provvedimenti amministrativi, escluse quelle contemplate nel decreto legislativo 22 ottobre 1914, n. 1154. 1 2

[12]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[13]Data a Roma, addi' 16 dicembre 1914.

[14]VITTORIO EMANUELE.

[15]Salandra - Carcano - Daneo.

[16]Visto, Il guardasigilli: Orlando.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

1

Il D.L. Luogotenenziale 14 novembre 1915, n. 1656, convertito senza modificazioni dalla L. 21 dicembre 1915, n. 1774, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che e' prorogata al 30 giugno 1917 l'efficacia delle disposizioni contenute nella presente legge.

Decreto Luogotenenziale 26 novembre 1916, n. 1667

2

Il Decreto Luogotenenziale 26 novembre 1916, n. 1667, nel modificare l'articolo unico, comma 1 del D.L. Luogotenenziale 14 novembre 1915, n. 1656, convertito senza modificazioni dalla L. 21 dicembre 1915, n. 1774, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "E' prorogata a tutto l'esercizio finanziario nel corso del quale sara' pubblicata la pace, e, in ogni caso, per tutto l'esercizio finanziario 1917-918, l'efficacia delle disposizioni contenute nelle leggi e nei decreti di cui agli articoli 2 e 3 della legge 21 dicembre 1915, n. 1774".

Testo in vigore dal 24 dicembre 1916 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 dicembre 1916

Confronto con la versione in vigore dal 14 dicembre 1915 al 24 dicembre 1916.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Decreto Luogotenenziale 26 novembre 1916, n. 1667

    Il Decreto Luogotenenziale 26 novembre 1916, n. 1667, nel modificare l'articolo unico, comma 1 del D.L. Luogotenenziale 14 novembre 1915, n. 1656, convertito senza modificazioni dalla L. 21 dicembre 1915, n. 1774, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "E' prorogata a tutto l'esercizio finanziario nel corso del quale sara' pubblicata la pace, e, in ogni caso, per tutto l'esercizio finanziario 1917-918, l'efficacia delle disposizioni contenute nelle leggi e nei decreti di cui agli articoli 2 e 3 della legge 21 dicembre 1915, n. 1774".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1914-12-16;1354~art1 · fonte del testo

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